Informazioni


La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno della lista regionale ovvero i contrassegni delle liste regionali riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista regionale sono previste apposite righe per l'espressione del voto di preferenza ai candidati. L'elettore può esprimere nelle righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Per visualizzare i risultati delle precedenti consultazioni regionali clicca sul link seguente  Elezioni Regionali 2019


Vademecum

Domenica 17 e Lunedì 18 Novembre si svolgerà l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale dell’Umbria. Le operazioni di voto si terranno nella giornata di domenica, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le votazioni.

Sulla tessera elettorale è indicato il numero della sezione nella quale ci si deve recare a votare. Le sezioni elettorali del Comune di Terni sono 129.

Ciascun elettore può votare, a scelta:
per un candidato alla carica di Presidente tracciando un segno sul nome. In tal caso il voto si intende espresso anche a favore della lista ovvero della coalizione di liste ad esso collegate.

solo per una lista; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato.

per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno anche sul simbolo della lista.

scrivendo il nominativo di massimo 2 candidati a fianco del contrassegno della lista regionale nel rispetto della parità di genere; in caso contrario la seconda preferenza è annullata e resta valida solo la prima.

Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza, si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato.

Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente.

Non è ammesso il voto disgiunto:
Il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo.

Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

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